Reg. Prot. 5700172 del 14.09.2020
**tutela LAVORATORI FRAGILI**

Al Capo del Personale
Dr.ssa Carmen Olivieri

Oggetto: assenza lavoratori fragili.

Qualche giorno fa è stata emessa una circolare riguardo l’assenza equiparata a ricovero ospedaliero per particolari categorie di lavoratori ex art 26 comma 2 DL 17/03/2020 modificato dalla Legge 27 del 24/04/2020.
Ebbene, a distanza di ben un mese e mezzo dalla scadenza del Decreto, ai lavoratori fragili solo ora viene comunicato che tale decreto non ha più efficacia. Si comunica altresì che dal 1 agosto per tali categorie vige il trattamento ordinario contrattuale previsto per le assenze dovute a malattia.
I lavoratori sono stati informati in modo tardivo e sono stati privati del diritto di fruire di altre tipologie di assenze previste dal contratto, affidandosi e fidandosi al prosieguo della tutela prevista dal Decreto sopra citato.
Restano ancora molte incertezze sulle modalità con cui si applica la retroattività dell’assenza per malattia.

  1. Si produce certificazione medica retroattiva o si adotta una presunzione giuridica?
  2. A che titolo l’INPS computa tale assenza se non certificata da un medico?
  3. Il medico curante può produrre un certificato retroattivo ?
    Le categorie di lavoratori fragili andrebbero doppiamente tutelate. Tuttavia, in piena emergenza covid sono doppiamente dimenticate: sia dallo Stato che non ha prorogato la loro “protezione”, sia dall’Amministrazione Comunale, che per un mese e mezzo non si è posta il tema della loro condizione.

***In attesa di delucidazioni in merito, chiediamo maggiore rispetto e cura per chi è più vulnerabile.

Per le Segreterie

UIL – Annibale De Bisogno

CSA – Franca Pinto / Roberta Stella