![]() | ![]() |
Reg. Prot. 5700172 del 14.09.2020
**tutela LAVORATORI FRAGILI**
Al Capo del Personale
Dr.ssa Carmen Olivieri
Oggetto: assenza lavoratori fragili.
Qualche giorno fa è stata emessa una circolare riguardo l’assenza equiparata a ricovero ospedaliero per particolari categorie di lavoratori ex art 26 comma 2 DL 17/03/2020 modificato dalla Legge 27 del 24/04/2020.
Ebbene, a distanza di ben un mese e mezzo dalla scadenza del Decreto, ai lavoratori fragili solo ora viene comunicato che tale decreto non ha più efficacia. Si comunica altresì che dal 1 agosto per tali categorie vige il trattamento ordinario contrattuale previsto per le assenze dovute a malattia.
I lavoratori sono stati informati in modo tardivo e sono stati privati del diritto di fruire di altre tipologie di assenze previste dal contratto, affidandosi e fidandosi al prosieguo della tutela prevista dal Decreto sopra citato.
Restano ancora molte incertezze sulle modalità con cui si applica la retroattività dell’assenza per malattia.
- Si produce certificazione medica retroattiva o si adotta una presunzione giuridica?
- A che titolo l’INPS computa tale assenza se non certificata da un medico?
- Il medico curante può produrre un certificato retroattivo ?
Le categorie di lavoratori fragili andrebbero doppiamente tutelate. Tuttavia, in piena emergenza covid sono doppiamente dimenticate: sia dallo Stato che non ha prorogato la loro “protezione”, sia dall’Amministrazione Comunale, che per un mese e mezzo non si è posta il tema della loro condizione.
***In attesa di delucidazioni in merito, chiediamo maggiore rispetto e cura per chi è più vulnerabile.
Per le Segreterie
UIL – Annibale De Bisogno
CSA – Franca Pinto / Roberta Stella