
CSA Regioni Autonomie Locali
SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI
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Registrato al Protocollo 5700793/2025 del
Napoli, 04.02.2025
Al Direttore Generale del Comune di Napoli
Dr. Pasquale Granata
e p.c. Al Comandante del S.A.P.L.
Generale Esposito Dr. Ciro
Oggetto: corretta interpretazione ed applicazione Art. 18 lett. E) CCDI 2024.
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Nella seduta di DTA di dicembre 2024 la parte datoriale e quella sindacale hanno concordato l’istituzione dell’indennità Condizioni di Lavoro, per lavoro disagiato ex art. 18 CCDI stabilendo, al punto E indicante le “prestazioni della polizia locale svolte in servizio esterno occasionale, presso diversa unità operativa da quella di assegnazione – art. 17 c. 5 lett. F)” che “l’indennità è riconosciuta al personale della polizia locale comandato occasionalmente in servizio esterno presso unità operative diverse da quella di assegnazione, limitatamente alle prestazioni effettivamente svolte ed attestate dal responsabile del corpo. L’indennità è riconosciuta nella misura di € 5,00 al giorno, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 1”.
Volontà delle parti negoziali è stata quella di riconoscere tale indennità ogni qualvolta un dipendente della polizia locale venga occasionalmente impiegato presso altra unità operativa.
Ricorderà che a tal proposito discutemmo, per esempio, dei distacchi che vengono effettuati presso le unità operative Chiaia, Fuorigrotta, CSI (centro radio), GPV (UORA), stanti ad indicare qualsivoglia unità operativa diversa da quella di formale assegnazione.
Da quanto appreso da questa Organizzazione sindacale, però, pare che la formulazione del dettato normo-contrattuale sottoscritto abbia riscontrato una diversa interpretazione da parte del Superiore Comando, tanto che ci risulta che gli Uffici gestionali di San Giacomo siano stati interpellati per definirne la corretta applicazione.
La problematica pare, appunto, nasca da una fuorviante interpretazione della parola “esterno” riportata al comma 1 della formulazione della fattispecie contrattuale.
Difatti, il termine “esterno”, definito per indicare l’uscita dal reparto di appartenenza dell’operatore di polizia locale, quindi un servizio in esterna, con ciò significando lo spostamento fisico da un reparto d’assegnazione ad uno diverso (con il consequenziale disagio che si viene a creare e di cui abbiamo, nella stessa sede di DTA, già discusso e concordato) viene erroneamente interpretato come distinzione tra servizio esterno e servizio interno di impiego del personale.
A tal proposito, quindi, il CSA chiede l’emanazione di nota esplicativa che chiarisca il senso che le parti abbiano inteso rappresentare nella definizione dell’indennità in parola.
In subordine, il CSA chiede, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo Relazioni sindacali del 16.11.2023, giusta Delibera di Giunta n. 534 del 27.12.2023 avente ad oggetto la “interpretazione autentica degli accordi decentrati”, la convocazione di apposito tavolo, da tenersi nelle tempistiche ivi indicate, per definire consensualmente il significato della clausola controversa (ove mai fosse da considerarsi tale).
Si resta in attesa di riscontro e di eventuale documentazione informativa interlocutoria avvenuta tra le parti datoriali pubbliche.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE
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