
CSA Regioni Autonomie Locali
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Prot. n. 373/SG/CSA
Del 12 maggio 2025
A tutte le strutture CSA
Oggetto: applicazione delle nuove disposizioni sul Fondo risorse decentrate.
Pervengono notizie che diversi Enti stanno convocando in questi giorni le delegazioni trattanti per la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo sull’utilizzo del Fondo risorse decentrate per l’anno 2025. A tale scopo appare opportuno rammentare ai dirigenti sindacali preposti a sottoscrivere gli accordi sui fondi decentrati, che dal 2025, i fondi potranno essere incrementati nella parte stabile sulla base di quanto previsto dall’art. 14 comma 1 bis, introdotto nella fase della conversione in legge, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, cosiddetto Decreto PA, che recita quanto segue:
« 1-bis. A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali ».
Considerando infatti che l’iter di conversione del decreto in oggetto si è di fatto concluso con l’approvazione del testo in Senato il 7 maggio u.s., nelle more della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è da considerarsi pienamente operante, come risulta da documento allegato (vedi pag. 47) e pertanto appare opportuno rivendicare da subito le possibilità che il testo di legge richiamato consente per quanto previsto in oggetto.
Il Segretario Generale
Franco Garofalo

